Indennità Notturna (Art. 12 DPR 52/2025): Analisi tecnica di P.R.E.SI.DI. sulle criticità applicative per il personale turnista.
Pubblicato il 04/03/2026 • Uncategorized

Roma, 04 marzo 2026 – In merito all’introduzione dell’indennità per “servizi armati e non” prevista dall’Articolo 12 del D.P.R. 52/2025, il Direttivo Intercomparti del sindacato P.R.E.SI.DI. ritiene doveroso fornire un approfondimento tecnico volto a fare chiarezza sulla reale portata delle recenti circolari applicative emanate dallo Stato Maggiore Marina, dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto e dal Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI).
Il quadro normativo e l’artifizio dell’esclusione
L’Art. 12 riconosce un emolumento di 18,00 euro per prestazioni lavorative di almeno 4 ore nella fascia 22:00-06:00. Tuttavia, le attuali direttive negano tale diritto al personale impiegato in regime di turno “autocompensante” (33 ore e 36 minuti settimanali).
L’Amministrazione fonda questa esclusione su un’interpretazione estremamente restrittiva della norma primaria:
- La definizione di “Servizi armati e non”: Richiamando l’Art. 9, comma 5 del DPR 163/2002, l’Amministrazione sostiene che tali servizi debbano esulare dalle “normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico” e non richiedere “specifiche professionalità”.
- Il paradosso della professionalità: Secondo il CUSI, il personale di Sala Operativa svolge compiti caratterizzati da “specifiche professionalità”, il che paradossalmente diventa il motivo della sua esclusione dall’indennità.
Le condizioni operative che maturano il diritto
P.R.E.SI.DI. evidenzia come tale impostazione burocratica ignori la realtà oggettiva delle mansioni svolte dal personale turnista durante l’arco notturno. Il diritto alla maturazione dell’indennità non può essere negato quando ricorrono le seguenti condizioni:
- Svolgimento di attività presidiarie “di fatto”: Oltre ai compiti tecnici, gli ordini di servizio impongono spesso ai turnisti attività di vigilanza delle infrastrutture, controllo dei varchi d’accesso, gestione di allarmi antincendio e risposta a sistemi citofonici. Queste attività sono, per definizione normativa, “servizi presidiari, di caserma e di guardia” che non richiedono specializzazione tecnica e devono pertanto essere indennizzate.
- Assenza di recupero psicofisico: La norma chiarisce che il compenso spetta se l’attività è effettivamente lavorativa. Le circolari specificano che le ore trascorse in “recupero psicofisico” sono escluse, ma nel caso del personale in turno in Sala Operativa, la prestazione è continuativa e priva di interruzioni nell’intero arco notturno.
- Incoerenza con i servizi di ispezione: Mentre al personale di ispezione (Ufficiali e Sottufficiali) l’indennità viene riconosciuta poiché il loro ruolo è classificato come “servizio armato e non”, ai turnisti che assicurano materialmente la sicurezza della stessa base viene negata.
Conclusioni tecniche
A differenza di quanto affermato in comunicati di altre sigle sindacali, la nota del Comando Generale delle Capitanerie di Porto del febbraio 2026 non risolve la questione, poiché ribadisce esplicitamente che “è escluso il personale turnista”.
P.R.E.SI.DI. ribadisce che il regime orario “autocompensante” nasce per gestire la flessibilità dei turni, ma non può in alcun modo assorbire o annullare un’indennità specifica creata per remunerare il disagio lavorativo notturno e le mansioni di presidio. Continueremo a monitorare l’evoluzione normativa per garantire che ogni militare veda riconosciuto il valore del proprio servizio notturno, oltre le etichette formali degli incarichi.
Il Direttivo Intercomparti P.R.E.SI.DI.
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