Articolo 1
Costituzione e Denominazione
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO I – NATURA, PRINCIPI E FONDAMENTO GIURIDICO
1. L'Associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di." è trasformata in SINDACATO con la denominazione di Associazione Sindacale P.R.E.SI.DI. (Progetto di Rappresentanza Europea per i lavoratori ad ordinamento militare e civile dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico), d'ora in avanti "il Sindacato".
2. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, lo Statuto dell'Associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di." è interamente abrogato e sostituito.
3. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione originaria è integralmente conferito al Sindacato P.R.E.SI.DI., senza soluzione di continuità.
4. Il Sindacato esercita attività di rappresentanza collettiva, tutela e promozione dei diritti e degli interessi legittimi e soggettivi dei propri iscritti, nel rispetto dell'ordinamento giuridico italiano ed europeo.
5. Il Sindacato è libero, indipendente, autonomo e senza fini di lucro.
6. Il Sindacato opera in piena autonomia da amministrazioni, autorità gerarchiche, organizzazioni politiche, partiti, movimenti e gruppi di interesse.
7. Non si configura né opera quale associazione professionale a carattere sindacale ai fini e nei limiti di cui al D.Lgs. 66/2010, né intende sostituirsi o sovrapporsi alle prerogative delle stesse, esercitando la propria attività nel rispetto dei limiti funzionali previsti dall'ordinamento.
Articolo 2
Fondamento costituzionale ed europeo
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. L'azione del Sindacato si fonda sui seguenti principi:
a) Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 2, 3, 35, 39, 97, 98;
b) Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea;
c) Carta Sociale Europea;
d) Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo;
e) principi generali di libertà associativa e tutela della persona che lavora.
2. Il Sindacato riconosce il primato della persona rispetto alla funzione e afferma la centralità della dignità umana del lavoratore in uniforme.
3. In caso di contrasto interpretativo tra norme interne e fonti sovranazionali richiamate al comma 1, il Sindacato orienta la propria azione secondo i principi più favorevoli alla tutela dei diritti fondamentali della persona.
Articolo 3
Finalità generali
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO II – FINALITÀ E AMBITO DI AZIONE
1. Il Sindacato persegue, quale scopo primario, la tutela collettiva degli interessi economici, normativi, previdenziali, professionali, morali e sociali dei propri iscritti.
2. La tutela è esercitata sia in forma collettiva sia individuale, con particolare attenzione ai diritti soggettivi lesi o compressi.
3. Gli obiettivi primari del Sindacato includono:
a) la tutela e rappresentanza degli interessi degli iscritti davanti a ogni istituzione pubblica e privata, nazionale ed europea;
b) la promozione, la gestione e la partecipazione a fondi e forme di previdenza complementare, inclusa la diffusione della cultura previdenziale informativa ed educativa;
c) l'assistenza e i servizi legali, fiscali, contabili, psicologici e di orientamento sociale a favore dei soci;
d) la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) lo sviluppo di programmi di alloggio sociale e interventi volti all'ottimizzazione degli assetti abitativi, per consolidare la stabilità residenziale e favorire l'accesso a soluzioni di alloggiamento consone alle esigenze del nucleo familiare.
4. Sono altresì perseguite, quali attività sussidiarie di utilità sociale a favore degli associati e dei loro familiari:
a) iniziative di beneficenza e sostegno, programmi di solidarietà e welfare associativo volti alla dignità della persona e al benessere familiare;
b) attività di cultura e turismo, inclusa l'organizzazione di viaggi sociali, eventi ricreativi, studi e ricerche;
c) programmi di formazione extrascolastica, aggiornamento professionale e divulgazione scientifica;
d) l'ideazione e la realizzazione di altri progetti innovativi e convenzioni per servizi di utilità sociale coerenti con i valori di solidarietà del Sindacato.
Articolo 4
Strumenti di azione sindacale lecita
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Il Sindacato esercita la propria funzione mediante:
a) interlocuzione istituzionale;
b) attività di studio, proposta e critica normativa;
c) assistenza legale e amministrativa;
d) ricorsi individuali e collettivi coordinati;
e) azioni giudiziarie strategiche;
f) segnalazioni ad autorità nazionali ed europee;
g) informazione e comunicazione pubblica civile;
h) coordinamento strategico di azioni individuali omogenee a tutela di diritti lesi, senza incidere sull'adempimento dei doveri di servizio.
Articolo 5
Tutela contro ritorsioni
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Ogni atto pregiudizievole subito dall'iscritto in connessione con l'attività sindacale è presunto ritorsivo.
2. Il Sindacato garantisce:
a) difesa legale;
b) assistenza psicologica;
c) tutela pubblica dell'iscritto.
Articolo 6
Divieti generali e limiti inderogabili dell’azione sindacale
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. È fatto espresso, generale e inderogabile divieto, in qualsiasi forma e modalità, di indire, proclamare, promuovere, organizzare o partecipare a scioperi, astensioni collettive dal servizio o ad altre azioni collettive che comportino, anche indirettamente, la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa o istituzionale.
2. È fatto divieto al Sindacato, ai suoi organi e ai suoi iscritti, nell’ambito dell’attività sindacale, di partecipare a manifestazioni pubbliche, iniziative o eventi che implichino l’utilizzo, l’esibizione o il porto di uniformi, distintivi, equipaggiamenti o armi, sia di servizio sia personali.
3. È fatto divieto al Sindacato di federarsi, confederarsi o aderire, in qualsiasi forma, ad altre organizzazioni sindacali, federazioni o confederazioni, nazionali o sovranazionali, nonché di consentire forme di coordinamento stabile che ne compromettano l’autonomia e l’indipendenza.
4. È fatto divieto al Sindacato di assumere, direttamente o indirettamente, ruoli, posizioni o iniziative di carattere politico, amministrativo o istituzionale, nonché di fornire appoggio, sostegno o partecipazione a competizioni politiche o elettorali di qualunque livello, nel rispetto dei principi di neutralità, imparzialità e indipendenza sanciti dall’ordinamento.
5. È fatto divieto di prevedere o usufruire di distacchi dal servizio, permessi sindacali retribuiti o altre forme di esonero dall’attività lavorativa ordinaria per lo svolgimento di incarichi o funzioni sindacali.
6. È fatto divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale del Sindacato durante la sua vita associativa, fatto salvo quanto strettamente riconducibile a finalità di mutua solidarietà statutariamente previste.
7. È fatto divieto, in caso di scioglimento del Sindacato, di ripartire il patrimonio residuo tra i soci.
Articolo 7
Comparti e Categorie Lavorative
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO III – CATEGORIE E RAPPRESENTANZA NAZIONALE
1. Il Sindacato rappresenta esclusivamente i lavoratori, sia ad ordinamento militare che civile, appartenenti ai seguenti comparti:
a) Difesa: Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Marina Militare;
b) Sicurezza: Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria e Guardia di Finanza;
c) Soccorso Pubblico: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) Corpi ausiliari dello Stato;
e) Personale dei comparti a), b), c) transitati nelle aree civili dell’amministrazione.
2. La rappresentanza intercompartimentale non comporta commistione o trasferimento automatico di posizioni sindacali tra comparti soggetti a regimi giuridici differenti, restando ciascun comparto titolare delle proprie specificità normative e funzionali.
3. La rappresentanza sindacale si estende a tutto il personale in servizio attivo, in quiescenza, in posizione di ausiliaria, nonché ai militari transitati nei ruoli civili delle amministrazioni di riferimento.
Articolo 8
Struttura Nazionale Unica
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO IV – ARCHITETTURA ORGANIZZATIVA E MANDATI
1. Il Sindacato adotta una struttura organizzativa nazionale unica. Non sono previste né costituite ramificazioni territoriali, regionali, provinciali o di singolo comparto locale.
2. Tutta l'attività sindacale, di rappresentanza e di gestione è coordinata ed esercitata esclusivamente a livello nazionale da rappresentanti designati, sia in servizio attivo che in quiescenza.
3. L’attività sindacale è esercitata mediante:
a) una piattaforma informatica nazionale;
b) strumenti digitali di partecipazione, consultazione e voto;
c) canali ufficiali di comunicazione con gli iscritti.
Articolo 9
Piattaforma sindacale nazionale
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. La piattaforma informatica costituisce:
a) sede virtuale del Sindacato;
b) luogo di esercizio della democrazia interna;
c) strumento di tutela e assistenza.
2. Ogni iscritto ha diritto:
a) di parola;
b) di proposta;
c) di voto;
d) di accesso agli atti.
3. Le deliberazioni assunte mediante la piattaforma sindacale hanno pieno valore di espressione della volontà associativa.
Articolo 10
Assemblea dei Soci e Congresso Nazionale
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano del Sindacato. Nella sua forma ordinaria, è convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e per esprimersi su questioni di ordinaria amministrazione di particolare rilevanza sottoposte dal Direttivo Intercomparti.
2. L'Assemblea dei Soci assume la forma di Congresso Nazionale quando è chiamata a deliberare su materie di natura elettiva, straordinaria o di revisione statutaria.
3. Il Congresso Nazionale esercita i seguenti poteri sovrani:
a) ratifica l'elezione del Segretario Generale Intercomparti, sulla base della proposta presentata dal Direttivo Intercomparti;
b) approva il bilancio consuntivo annuale del Sindacato;
c) delibera le modifiche allo Statuto.
4. Convocazione. L'Assemblea dei Soci e il Congresso Nazionale sono convocati dal Segretario Generale Intercomparti. La convocazione deve avvenire mediante avviso pubblicato nella sezione dedicata della piattaforma web ufficiale del Sindacato e contestuale comunicazione via email a tutti i soci in regola con le quote associative, almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere in modo chiaro e completo l'ordine del giorno, la data, l'ora e le istruzioni per partecipare alla riunione telematica.
5. Svolgimento. Le riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Congresso Nazionale si svolgono esclusivamente in modalità telematica, mediante l'utilizzo della piattaforma web del Sindacato. La piattaforma deve garantire un sistema sicuro per l'identificazione dei partecipanti, la possibilità di intervento in dibattito e l'esercizio del diritto di voto in forma elettronica.
6. Deliberazioni.
a) Le deliberazioni dell'Assemblea e del Congresso sono valide in prima convocazione quando è presente la maggioranza assoluta (50% + 1) degli aventi diritto al voto.
b) In seconda convocazione, da tenersi non meno di ventiquattro (24) ore dopo l'ora fissata per la prima, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
c) Salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
d) Per l'approvazione delle modifiche statutarie è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei voti validamente espressi.
Articolo 11
Membri Sindacali Nazionali e di base
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Ogni socio in regola con il pagamento della quota associativa può richiedere di assumere l'incarico di Segretario Sindacale Nazionale.
2. Il Segretario Nazionale, oltre a ricoprire tale incarico a livello nazionale, è contestualmente rappresentante di base dell'ente, distaccamento o reparto presso il quale presta regolarmente servizio. In tale veste, egli assicura il presidio di prossimità e funge da elemento di raccordo diretto tra il personale locale e la struttura sindacale nazionale.
3. L'affidamento formale dell'incarico di Segretario Nazionale di Categoria, tra i membri che ne facciano richiesta, è deciso dal rispettivo Direttivo di Categoria, secondo i criteri di rappresentatività ed esperienza previsti dalle norme interne e come disciplinato all'articolo 12 del presente Statuto.
Articolo 12
Direttivo di Categoria
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Per ogni Categoria lavorativa di cui all'articolo 3 è costituito un Direttivo di Categoria, composto dal Segretario Generale di ciascuna Categoria e dai Segretari Nazionali di Categoria ad essa appartenenti.
2. Il Direttivo di Categoria propone la nomina, tra i Segretari Nazionali di Categoria e gli uscenti Segretari Generali e Segretari Generali vicari di Categoria, del Segretario Generale di Categoria e del Segretario Generale vicario di Categoria.
3. Ciascun Segretario Generale di Categoria esercita l'autonomia decisionale e organizzativa limitatamente alle materie che riguardano esclusivamente la propria Categoria lavorativa, nel rispetto degli indirizzi generali del Sindacato. Qualora una decisione, iniziativa o posizione sindacale riguardi trasversalmente due o più Categorie lavorative appartenenti al medesimo Comparto, la relativa competenza decisionale è rimessa al Direttivo di Comparto, che delibera secondo le modalità previste dal presente Statuto.
4. Le modalità di nomina dei Segretari Generali di Categoria e dei rispettivi vicari sono definite dal Direttivo Intercomparti sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e verificabili di rappresentatività, esperienza sindacale, risultati conseguiti e capacità organizzativa. La nomina è deliberata dal Direttivo Intercomparti previa valutazione comparativa dei candidati che abbiano manifestato la propria disponibilità all'incarico e della proposta avanzata dal Direttivo di Categoria. I Segretari Generali di Categoria e i rispettivi vicari restano in carica cinque anni.
5. Il Direttivo di Categoria:
a) elabora, promuove e sostiene iniziative sindacali, istanze e posizioni riguardanti esclusivamente la propria Categoria lavorativa;
b) rappresenta tali istanze nei confronti delle Amministrazioni di riferimento per le materie di competenza esclusiva della Categoria;
c) qualora le iniziative o le posizioni sindacali incidano su più Categorie appartenenti al medesimo Comparto o assumano rilievo compartimentale, la relativa competenza è rimessa al Direttivo di Comparto;
d) qualora assumano rilievo intercompartimentale o nazionale, la competenza è rimessa al Direttivo Intercomparti.
6. Il Direttivo di Categoria esercita attività di tutela sindacale a favore degli iscritti appartenenti alla Categoria, ivi incluse l'assistenza, l'interlocuzione e l'attivazione di iniziative finalizzate alla composizione, prevenzione e al raffreddamento di controversie individuali o collettive non strutturali, senza interferire con le competenze disciplinari, amministrative o giurisdizionali delle Amministrazioni competenti. Qualora la controversia assuma carattere sistemico, coinvolga più Categorie, ovvero presenti profili di particolare complessità, rilevanza disciplinare, giudiziaria o mediatica, il Direttivo di Categoria ne informa tempestivamente il Direttivo di Comparto o il Direttivo Intercomparti per le determinazioni di competenza.
Articolo 13
Direttivo di Comparto
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Per ciascuno dei quattro Comparti (Difesa, Sicurezza, Soccorso Pubblico, Personale civile) è costituito un Direttivo di Comparto, composto da tutti i Segretari Generali di Categoria afferenti a quel Comparto.
2. Il Direttivo di Comparto nomina al proprio interno:
a) un Segretario Generale di Comparto, che resta in carica cinque anni;
b) un Segretario Generale di Comparto vicario, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Segretario Generale di Comparto.
3. Il Direttivo di Comparto è l'organo competente a valutare e deliberare tutte le questioni, iniziative e posizioni sindacali che coinvolgano in modo trasversale due o più Categorie lavorative appartenenti al medesimo Comparto, assicurando uniformità di indirizzo e coerenza dell'azione sindacale nei confronti delle Amministrazioni di riferimento.
4. L'elezione dei Segretari Generali Intercomparti è sottoposta a ratifica del Congresso Nazionale, fatta eccezione per il primo Segretario Generale Intercomparti e il relativo vicario secondo quanto previsto dall'articolo 10.
5. Il Direttivo di Comparto:
a) coordina e armonizza le posizioni e le iniziative delle Categorie afferenti al Comparto;
b) elabora e approva indirizzi, documenti e iniziative sindacali di livello compartimentale, nel rispetto degli indirizzi generali del Sindacato;
c) rappresenta il Sindacato nei confronti delle Amministrazioni di riferimento del Comparto per le materie di competenza compartimentale;
d) esercita attività di tutela sindacale a favore degli iscritti del Comparto, anche al fine di prevenire o comporre controversie di rilievo compartimentale senza interferire con le competenze disciplinari, amministrative o giurisdizionali delle Amministrazioni competenti;
e) qualora le iniziative, le controversie o le posizioni sindacali assumano rilievo intercompartimentale o nazionale, la relativa competenza è rimessa al Direttivo Intercomparti.
Articolo 14
Direttivo Intercomparti e Segretario Generale Intercomparti
Statuto P.R.E.SI.DI.
5. Il Direttivo Intercomparti è il massimo organo direttivo operativo del Sindacato ed è composto da tutti i Segretari Generali di Comparto.
6. Il Direttivo Intercomparti ha il compito di:
a) proporre al Congresso Nazionale, tra i propri componenti, la candidatura del Segretario Generale Intercomparti, che è il rappresentante legale, politico e sindacale del Sindacato. Il mandato ha durata quinquennale ed è rinnovabile. La scelta si basa su requisiti di eleggibilità quali documentata esperienza associativa nazionale, capacità gestionali e assenza di conflitti di interesse;
b) eleggere, al suo interno, fino a due vice Segretari Generali Intercomparti, che coadiuvano il Segretario Generale Intercomparti e lo sostituiscono, anche in caso di giudizio, in caso di assenza o impedimento;
c) valutare, coordinare e deliberare tutte le decisioni, iniziative e posizioni sindacali aventi carattere trasversale e intercompartimentale, assicurando l'unitarietà dell'indirizzo politico-sindacale del Sindacato a livello nazionale ed europeo;
d) decidere in ordine all'assunzione di impegni economici di ogni natura, compresi contratti, mutui, convenzioni, finanziamenti, investimenti;
e) approvare i regolamenti interni, inclusi i regolamenti del Collegio dei Revisori dei Conti, del Comitato etico e del Collegio dei Probiviri;
f) istituire comitati, gruppi di studio e nominarne la composizione;
g) assegnare incarichi.
7. L'elezione del Segretario Generale Intercomparti da parte del Direttivo Intercomparti è sottoposta a ratifica del Congresso Nazionale, fatta eccezione per il primo Segretario Generale Intercomparti e il relativo vicario secondo quanto previsto dall'articolo 10.
8. Il Segretario Generale Intercomparti:
a) assicura l'attuazione delle deliberazioni del Direttivo Intercomparti e del Congresso Nazionale;
b) coordina l'azione sindacale dei Segretari Generali di Comparto, garantendo coerenza, uniformità di indirizzo e integrazione tra i diversi comparti rappresentati;
c) rappresenta il Sindacato nei rapporti istituzionali, politici e sindacali, nazionali ed europei, nei limiti e secondo le attribuzioni statutarie;
d) sovrintende all'organizzazione generale del Sindacato e al funzionamento delle strutture operative;
e) cura, in collaborazione con il Tesoriere, la gestione amministrativa ed economico-finanziaria del Sindacato e sovrintende alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo;
f) redige e presenta agli organi competenti la relazione annuale sull'attività sindacale e sulla gestione complessiva del Sindacato;
g) propone al Direttivo Intercomparti regolamenti interni, procedure organizzative e criteri di funzionamento delle strutture intercomparti;
h) promuove strumenti di monitoraggio dell'attività sindacale e della qualità della rappresentanza, nel rispetto dei principi statutari e del codice etico e di condotta;
i) propone agli organi competenti l'adozione di provvedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dallo Statuto;
j) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o conferitagli dal Direttivo Intercomparti.
9. Le funzioni amministrative, organizzative e di segreteria del Direttivo Intercomparti sono svolte dai suoi componenti. Nella prima riunione successiva alla nomina del Segretario Generale Intercomparti, il Direttivo designa al proprio interno un Segretario incaricato della redazione dei verbali e del coordinamento organizzativo, nonché un Tesoriere.
10. Nessun organo di Categoria o di Comparto può assumere iniziative o posizioni ufficiali del Sindacato che incidano su più Comparti senza la preventiva valutazione e deliberazione del Direttivo Intercomparti, che resta l'unico organo competente a esprimere l'indirizzo sindacale unitario su questioni di rilevanza intercompartimentale.
Articolo 15
ORIS – Osservatorio Relazioni Inter-Organizzative (PROMETEUS)
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. È istituito l'ORIS – PROMETEUS, organismo ausiliario del Sindacato incaricato dell'esplorazione, ricerca e predisposizione di convenzioni di natura commerciale, professionale o di partenariato con aziende, professionisti ed enti del settore pubblico e privato. Tale attività è finalizzata a negoziare e fornire agli associati del Sindacato l'accesso agevolato a beni e/o servizi, in aggiunta alla promozione di attività culturali, assistenziali e di welfare non contrattuale.
2. L'ORIS è diretto da un Direttore nominato dal Direttivo Intercomparti.
3. In ossequio alle competenze decisionali stabilite dallo Statuto, ogni convenzione o qualunque altro tipo di accordo commerciale, di collaborazione o partenariato predisposto dal Direttore dovrà essere obbligatoriamente sottoposto al controllo e all'approvazione preventiva del Direttivo Intercomparti, quale unico organo competente a deliberare sull'assunzione di impegni economici e contratti.
4. Fino alla nomina del Direttore, ovvero in caso di vacanza della carica, le funzioni e le attività dell'ORIS sono assolte direttamente dal Direttivo Intercomparti.
Articolo 16
Esercizio delle Funzioni
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO V – NORME OPERATIVE E FINANZIARIE
1. Le attività sindacali e di rappresentanza sono svolte a titolo gratuito dai soci che siano in servizio attivo. Per i soci in quiescenza o non in servizio, il Direttivo Intercomparti può stabilire, con proprio regolamento, forme di rimborso spese o di compenso legate al raggiungimento di obiettivi predefiniti e misurabili.
2. L'incarico di Segretario Nazionale di Categoria non è soggetto a una scadenza temporale predeterminata ed è conferito fino a revoca, al fine di garantire continuità rappresentativa, stabilità dell'azione sindacale e trasmissione della conoscenza anche successivamente al collocamento in quiescenza del titolare.
3. La revoca dell'incarico può essere deliberata dal Direttivo di Categoria, per motivate ragioni, ovvero dal Direttivo Intercomparti nei casi in cui ricorrano gravi violazioni dello Statuto, comportamenti incompatibili con i fini del Sindacato o comprovata perdita di fiducia.
Articolo 17
Finanziamento e Bilancio
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Le risorse finanziarie del Sindacato derivano prevalentemente dal versamento della quota associativa, fissata dall'Assemblea dei Soci nella misura di € 60,00 (sessanta/00) annuali per ogni socio.
2. Il Sindacato adotta un bilancio unico, di carattere nazionale, redatto annualmente secondo principi di chiarezza, trasparenza e pubblicità.
3. Il bilancio preventivo è predisposto dal Direttivo Intercomparti e deve essere approvato dallo stesso entro il 30 novembre di ogni anno.
4. Il bilancio consuntivo, relativo all'esercizio finanziario concluso, è redatto dal Direttivo Intercomparti entro il 31 marzo dell'anno successivo e deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria, da tenersi entro il 30 aprile dello stesso anno.
5. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, una volta approvati, sono pubblicati in forma integrale nell'area riservata ai soci della piattaforma web del Sindacato.
Articolo 18
Revisore dei conti, Giustizia Interna e Comitato Etico
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Il Revisore dei conti, scelto tra esperti in materie economiche e contabili, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità, la corretta gestione amministrativa e finanziaria del Sindacato e la conformità del bilancio.
2. È istituito un Comitato Etico, composto da tre membri, con funzioni di vigilanza sul rispetto dei principi statutari e con competenza a esprimere pareri preventivi su materie inerenti alla gestione interna ed esterna, nonché in presenza di potenziali o effettivi conflitti di interesse.
3. Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi scelti per la loro imparzialità e competenza, è l'organo di giustizia interna. Esso giudica su tutte le controversie tra soci, o tra soci e organi del Sindacato, assicurando in ogni fase il pieno diritto di difesa delle parti.
4. Il funzionamento, la composizione e le procedure relative al Revisore dei conti, al Comitato Etico e al Collegio dei Probiviri sono dettagliatamente disciplinati da appositi regolamenti interni. Tali regolamenti sono redatti dal Direttivo Intercomparti.
Articolo 19
Sanzioni e Tutela Legale
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO VI – SANZIONI, TUTELA E PATRIMONIO
1. Il comportamento di ogni socio e di ogni dirigente sindacale deve essere ispirato ai principi del presente Statuto e all'onore dell'Istituzione di appartenenza. Per violazioni dello Statuto, per atti o comportamenti che rechino pregiudizio al buon nome del Sindacato o che siano in conflitto con i suoi fini, possono essere irrogate, previa contestazione degli addebiti e pieno diritto di difesa, le seguenti sanzioni progressive:
a) richiamo scritto;
b) sospensione temporanea dai diritti sociali;
c) espulsione dal Sindacato.
2. Il Sindacato, nell'interesse della propria azione collettiva, assume a proprio carico le spese per la difesa legale dei propri dirigenti sindacali (Segretari Generali, Segretari Nazionali e componenti dei Direttivi) per procedimenti giudiziari, amministrativi o disciplinari che riguardino attività svolte nell'esercizio delle loro funzioni sindacali, ivi inclusi procedimenti o atti che presentino carattere ritorsivo o discriminatorio in ragione dell'attività sindacale svolta.
Articolo 20
Patrimonio e Scioglimento
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Il Sindacato è un'associazione non avente scopo di lucro. Non si configurano operazioni aventi scopo di lucro quelle di mutua solidarietà sporadicamente poste in essere.
2. In caso di scioglimento del Sindacato, per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la soddisfazione di ogni debito sociale, dovrà essere devoluto, secondo quanto stabilito dall'Assemblea Straordinaria che delibera lo scioglimento, ad altre associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, nel rispetto della normativa applicabile.
Articolo 21
Fase Transitoria e Successione
Statuto P.R.E.SI.DI.
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il primo Segretario Generale Intercomparti del neonato Sindacato è nominato dall'Assemblea Straordinaria dei soci che ha deliberato la trasformazione dell'Associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di." in Sindacato. Tale Assemblea Straordinaria, per tutti gli effetti, svolge le funzioni del primo Congresso Nazionale.
2. All'atto della trasformazione, il primo Segretario Generale Intercomparti nomina:
a) i due Segretari Generali Intercomparti vicari;
b) i primi Segretari Generali di Categoria per ciascuna delle categorie lavorative rappresentate dal Sindacato;
c) il primo Tesoriere del Sindacato e il primo Direttore dell'ORIS – PROMETEUS, al fine di garantire l'immediata operatività della gestione finanziaria, l'apertura dei nuovi conti correnti e l'avvio dei protocolli di cooperazione istituzionale e assistenziale previsti dal presente Statuto.
3. I Segretari Generali di Categoria così nominati provvedono, a loro volta, a costituire i rispettivi Direttivi di Comparto e a nominare i Segretari Generali di Comparto, come previsto all'articolo 13.
4. Con l'effettività della trasformazione, il capitale sociale, le disponibilità finanziarie, i crediti, le eventuali proprietà e l'intero patrimonio di ogni genere dell'Associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di." (APS) confluiscono automaticamente e integralmente nel Sindacato P.R.E.SI.DI.. Contestualmente, tutti gli iscritti all'Associazione originaria divengono soci del Sindacato, mantenendo i diritti maturati.
Articolo 22
Clausola di evoluzione
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Il Sindacato si adegua automaticamente:
a) a pronunce della Corte Costituzionale;
b) a sentenze della CEDU;
c) a evoluzioni del diritto europeo ampliative dei diritti sindacali,
anche se successive all'entrata in vigore del presente Statuto.
Articolo 23
Clausola finale
Statuto P.R.E.SI.DI.
1. Il Segretario Generale Intercomparti è espressamente autorizzato a compiere tutti gli atti necessari per la gestione finanziaria del Sindacato, ivi inclusa la sottoscrizione di contratti per l'apertura e la gestione di conti correnti, conti di deposito, servizi bancari e postali, telematici (attivazioni e migrazioni di domini web, attivazione di firme digitali, caselle di posta elettronica, ecc). È altresì autorizzato a trasferire nei riguardi del "Sindacato P.R.E.SI.DI." tutti i rapporti, ratei e risconti – attivi e passivi – nonché le disponibilità precedentemente intestate all'Associazione "Verso Fondo Pre.Si.Di." (APS).
2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano in materia di associazioni non riconosciute e di attività sindacale, nonché i principi di democrazia interna e indipendenza che ispirano l'azione del Sindacato.
Il presente Statuto, composto da 23 articoli, è stato approvato e sottoscritto in data 03 febbraio 2026, quale parte integrante del verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 03/02/2026 ed entra in vigore da tale data.