INDENNITÀ DI POLIZIA GIUDIZIARIA AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELLE CAPITANERIE DI PORTO: OTTO ANNI DI SPEREQUAZIONE ILLEGITTIMA. IL SINDACATO P.R.E.SI.DI. ANNUNCIA RICORSO COLLETTIVO AL TAR LAZIO.
Pubblicato il 30/06/2026 • Uncategorized

COMUNICATO STAMPA
Roma, 30 giugno 2026
Il Sindacato P.R.E.SI.DI. rende pubblica una grave e prolungata violazione dei diritti economici del personale non dirigente del Corpo delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera, perpetrata dal 1° gennaio 2018 ad oggi attraverso l’applicazione distorta degli istituti contrattuali relativi all’indennità pensionabile di Polizia Giudiziaria, e annuncia il deposito di un ricorso collettivo dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
I FATTI
L’art. 43 della Legge 1° aprile 1981, n. 121 riconosce al personale delle Forze di Polizia un’indennità pensionabile commisurata alle funzioni esercitate, alla professionalità richiesta, alla responsabilità assunta e al rischio operativo sostenuto. Tale indennità è stata estesa al personale militare delle Capitanerie di Porto — Guardia Costiera con il D.L. 379/1987 (art. 2, comma 2-bis), nella misura iniziale del 25%, e successivamente portata al 30% dello stipendio tabellare dal DPR 163/2002, art. 5, comma 15, in piena equiparazione con le altre Forze di Polizia titolari di analoghe funzioni di polizia giudiziaria specialistica.
Tale assetto, corretto e coerente con il dettato normativo primario, è rimasto invariato per oltre quindici anni. Fino al 2018.
LA DISTORSIONE DEL DPR 40/2018
Con il DPR 15 marzo 2018, n. 40, art. 4, comma 2, recepente gli accordi del ciclo contrattuale 2016-2018 per il personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare, si è introdotto un meccanismo applicativo che ha prodotto, esclusivamente per il personale non dirigente delle Capitanerie di Porto, una riduzione di fatto dell’indennità in esame. Gli incrementi retributivi del triennio, anziché essere computati sulla base piena del 30% — come avvenuto per Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia di Stato — sono stati applicati nella sola misura dell’8% sull’incremento stesso, determinando un abbattimento della percentuale effettivamente corrisposta a circa il 28,67%.
Il dato è incontrovertibile: il personale dirigente delle stesse Capitanerie di Porto ha continuato a percepire l’indennità nella misura piena del 30%. Il personale non dirigente — vale a dire la stragrande maggioranza degli effettivi, coloro che quotidianamente svolgono il servizio operativo in mare, nei porti e nelle sale operative — ha subito una decurtazione silenziosa, mai comunicata, mai giustificata, mai sanata.
LA PERPETUAZIONE DELLA SPEREQUAZIONE NEI CICLI SUCCESSIVI
Ciò che rende la vicenda ancor più grave è che la distorsione non è rimasta circoscritta al triennio 2016-2018. I due successivi cicli contrattuali hanno calcolato i nuovi importi dell’indennità sulla base già ridotta, cristallizzando e aggravando progressivamente lo scarto:
— DPR 57/2022, art. 34, comma 1 (ciclo 1° febbraio 2021 – 31 dicembre 2023): gli incrementi sono stati applicati alla base distorta del DPR 40/2018, senza alcun intervento correttivo da parte delle amministrazioni competenti né delle organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’accordo;
— DPR 53/2025, art. 28, comma 1 (ciclo 1° gennaio 2024 – in corso): la medesima logica si è ripetuta, con un danno mensile per grado che ha raggiunto valori compresi tra € 32,67 e € 49,22, tuttora in maturazione giorno dopo giorno.
In altri termini, chi avrebbe dovuto vigilare sull’equità del trattamento — il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sua qualità di amministrazione vigilante, nonché le organizzazioni sindacali e di rappresentanza che hanno partecipato ai tavoli negoziali del 2018, del 2022 e del 2025 — ha omesso per otto anni consecutivi di rilevare, segnalare e correggere una sperequazione strutturale che danneggia economicamente migliaia di militari in servizio.
Questa omissione non è neutra. È il presupposto di una responsabilità istituzionale che il Sindacato P.R.E.SI.DI. intende portare all’attenzione della giurisdizione amministrativa.
I PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ
La sperequazione denunciata presenta molteplici e concorrenti profili di illegittimità:
a) Violazione dell’art. 3 della Costituzione. La disparità di trattamento tra personale dirigente e personale non dirigente della medesima Forza Armata, a parità di funzioni di polizia giudiziaria esercitate, è priva di qualsiasi giustificazione razionale. Analogamente illegittima è la disparità rispetto al personale di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, che percepisce l’indennità nella misura piena. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 207/2024, ha ribadito con forza che assimilare fattispecie eterogenee — o, specularmente, differenziare fattispecie omogenee — produce una incoerenza teleologica incompatibile con il principio di uguaglianza.
b) Violazione della ratio legis dell’art. 43 della Legge 121/1981. La norma primaria àncora esplicitamente l’indennità al rischio e alla responsabilità operativa. La riduzione colpisce proprio i gradi che sopportano il maggiore carico operativo: il personale di truppa e i sottufficiali in servizio permanente, quotidianamente esposti nelle attività di controllo, pattugliamento e intervento in mare. Ridurre l’indennità a chi rischia di più è una violazione della ratio stessa dell’istituto.
c) Eccesso di delega e violazione di norma primaria. Il DPR 40/2018 è atto regolamentare di rango secondario. Nella misura in cui introduce una deroga peggiorativa rispetto all’assetto stabilito dalla Legge 121/1981 e dal DPR 163/2002 — senza che tale deroga trovi copertura in una norma di delega di pari rango — esso si pone in contrasto con la gerarchia delle fonti e risulta viziato da eccesso di delega.
d) Danno non patrimoniale da discriminazione. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3488/2025, ha affermato che il danno non patrimoniale derivante da una condotta discriminatoria è risarcibile in via automatica, una volta accertata la discriminazione, senza necessità di prova specifica del pregiudizio subìto, con quantificazione rimessa alla valutazione equitativa del giudice. Tale principio si applica integralmente alla fattispecie in esame, con conseguente possibilità di richiedere, in aggiunta al recupero degli arretrati, un’ulteriore componente risarcitoria.
IL DANNO ECONOMICO QUANTIFICATO
Le analisi condotte dall’Ufficio Studi del Sindacato P.R.E.SI.DI., elaborate sulla base dei dati normativi ufficiali e delle tabelle stipendiali vigenti, consentono di quantificare con precisione il danno subìto da ciascun grado nel quinquennio prescrizionale (23 giugno 2021 – 23 giugno 2026), che costituisce il periodo recuperabile in sede giurisdizionale:
| Grado | Bonifica DPR 57/2022 | Bonifica DPR 53/2025 | Totale recuperabile |
|---|---|---|---|
| Tenente di Vascello | € 1.017,87 | € 1.584,02 | € 2.601,89 |
| Sottotenente di Vascello | € 1.000,60 | € 1.561,08 | € 2.561,68 |
| Guardiamarina | € 967,82 | € 1.506,13 | € 2.473,95 |
| 1° Luogotenente / Luogotenente | € 993,81 | € 1.548,15 | € 2.541,96 |
| 1° Maresciallo | € 982,29 | € 1.530,19 | € 2.512,48 |
| Sergente | € 878,44 | € 1.352,98 | € 2.231,42 |
| Sottocapo di 3ª | € 706,05 | € 1.051,27 | € 1.757,32 |
Si precisa che il periodo DPR 40/2018 (1° gennaio 2018 – 31 gennaio 2021) è ormai interamente caduto in prescrizione quinquennale, con una perdita definitiva, per ciascun dipendente, di importi compresi tra € 386 e € 466. Tale perdita è direttamente imputabile all’inerzia delle amministrazioni e delle rappresentanze che avrebbero avuto il dovere di rilevare e sanare la sperequazione ben prima che il termine prescrizionale maturasse.
I valori sopra indicati riguardano esclusivamente il danno patrimoniale diretto. A questi si aggiunge la componente del danno non patrimoniale da discriminazione, quantificabile in via equitativa ai sensi della citata Cass. 3488/2025, nonché l’impatto pensionistico di lungo periodo derivante dal mancato computo dell’indennità nella misura piena ai fini della base pensionabile.
L’INIZIATIVA DEL SINDACATO P.R.E.SI.DI.
Il Sindacato P.R.E.SI.DI., nell’esercizio delle proprie prerogative di tutela collettiva, ha incaricato il proprio studio legale fiduciario di predisporre un ricorso collettivo dinanzi al TAR Lazio, volto a ottenere:
- l’annullamento dei provvedimenti applicativi del DPR 40/2018, art. 4, comma 2, nella parte in cui hanno determinato la riduzione dell’indennità PG per il personale non dirigente delle Capitanerie di Porto;
- la condanna delle amministrazioni intimate al pagamento degli arretrati quantificati nel quinquennio prescrizionale, per ciascun grado e per ciascun ricorrente;
- la rideterminazione in via definitiva dell’indennità nella misura piena del 30%, con efficacia per i periodi futuri;
- il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione, ai sensi della Cass. 3488/2025 e della Corte Cost. 15/2024.
Il ricorso sarà proposto secondo le medesime modalità già adottate dal Sindacato per le precedenti azioni collettive a tutela dei propri associati, e sarà interamente gratuito per tutti gli iscritti al Sindacato P.R.E.SI.DI. che aderiranno formalmente all’iniziativa.
UN APPELLO ALLE ISTITUZIONI
Prima di adire la via giurisdizionale, il Sindacato P.R.E.SI.DI. auspica che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vogliano prendere atto della sperequazione documentata e avviare, nelle sedi competenti, un’iniziativa normativa o amministrativa volta alla sua immediata correzione, evitando che sia la magistratura amministrativa a dover supplire all’inerzia di chi aveva — e ha tuttora — gli strumenti per porvi rimedio.
Qualora tale auspicio non trovasse riscontro, il Sindacato procederà senza ulteriori indugi al deposito del ricorso.
Il Segretario Generale M.M. / G.C. Sindacato P.R.E.SI.DI.
Per informazioni: www.sindacatopresidi.it
Il presente comunicato è destinato alla pubblicazione sul sito istituzionale del Sindacato P.R.E.SI.DI. e alla diffusione agli organi di stampa.
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