Indennità Notturna (Art. 12 DPR 52/2025): P.R.E.SI.DI. avvia il ricorso collettivo gratuito per il riconoscimento del diritto al personale turnista.
Pubblicato il 28/03/2026 • Uncategorized

Roma, 28 marzo 2026 – Il sindacato P.R.E.SI.DI. (Progetto di Rappresentanza Europea per i lavoratori dei comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico) è in disappunto con l’applicazione dell’Articolo 12 del D.P.R. 52/2025, che disciplina l’indennità per “servizi armati e non” svolti in arco notturno verso talune figure professionali del personale delle forze armate a seguito delle recenti circolari del C.U.S.I., dello Stato Maggiore Marina e del Comando Generale delle Capitanerie di Porto è infatti emersa una problematica interpretativa che penalizza il personale delle forze armate impiegato in regime di turnazione.
L’esclusione tecnica dei turnisti L’attuale orientamento dell’Amministrazione e del Centro Unico Stipendiale Interforze (CUSI) nega la corresponsione dell’indennità di 18,00 euro ai turnisti sulla base di due criteri tecnici:
- La natura “professionale” del compito: L’Art. 12 rimanda all’Art. 9, comma 5 del DPR 163/2002, che definisce i servizi indennizzabili come quelli che esulano dalle “normali attribuzioni derivanti dal proprio incarico” e non richiedono “specifiche professionalità”. Secondo il CUSI, l’impiego in Sala Operativa richiede specifiche professionalità, escludendo così l’indennità.
- L’orario autocompensante: Il personale che effettua l’orario settimanale di 33 ore e 36 minuti (ai sensi del DM 25 settembre 1990) viene escluso in quanto tale regime è considerato dall’Amministrazione già compensativo del disagio.
Le condizioni di lavoro che fondano il diritto P.R.E.SI.DI. ritiene che tali motivazioni non tengano conto della realtà fattuale delle mansioni svolte durante la notte (fascia 22:00-06:00). Il diritto alla maturazione dell’emolumento deve fondarsi sui seguenti presupposti tecnici:
- Svolgimento di attività presidiarie: Durante l’arco notturno, il personale in turno non si limita a compiti tecnici specialistici. Ordini di servizio e consegne dispongono spesso compiti di vigilanza infrastrutturale, controllo varchi, risposta a citofoni e gestione allarmi. Queste sono attività “presidiarie, di caserma e di guardia” che, per legge, danno titolo all’indennità.
- Assenza di recupero psicofisico: La norma chiarisce che il compenso spetta per almeno 4 ore di attività lavorativa. Se il personale turnista garantisce la sorveglianza attiva senza periodi di riposo definiti dagli ordini di servizio come “recupero psicofisico”, il requisito oggettivo è soddisfatto.
- Analogia con i Servizi di Ispezione: È tecnicamente incoerente riconoscere l’indennità al personale di ispezione (Ufficiale/Sottufficiale di ispezione) — il cui servizio è già classificato come “servizio armato e non” — e negarla a chi, nello stesso arco orario, assicura la vigilanza attiva della stessa installazione militare.
- Il paradosso economico: notte e giorno senza distinzione Un aspetto di particolare gravità riguarda l’equità del trattamento economico complessivo. Il personale turnista impiegato routinariamente di notte percepisce — per assurdo — lo stesso trattamento stipendiale di chi è impiegato routinariamente di giorno.
Risulta pertanto iniquo che il sistematico logorio derivante dal servizio notturno non trovi un riscontro economico differenziato rispetto a chi opera esclusivamente in orario diurno
P.R.E.SI.DI. ribadisce che le etichette formali degli incarichi non possono cancellare la natura reale dei servizi svolti.
L’Azione di P.R.E.SI.DI. Al fine di ristabilire un’equità interpretativa, P.R.E.SI.DI. ha conferito mandato al proprio studio legale per avviare un ricorso collettivo. L’obiettivo è dimostrare che la riduzione dell’orario settimanale (regime autocompensante) non può assorbire un’indennità nata specificamente per remunerare il particolare impiego di guardia e presidio introdotto dal nuovo accordo sindacale.
Il ricorso è proposto a costo zero per i soci (iscritti e futuri), con spese di contributo unificato e di eventuale soccombenza a totale carico del sindacato. Gli aderenti successivamente all’adesione, saranno chiamati ad allegare gli statini mensili (per comprovare le ore notturne tra le 22 e le 06) e gli ordini di servizio che attestino lo svolgimento di mansioni di presidio o guardia infrastrutturale quali motivi aggiuntivi per la soluzione della controversia.
Il Direttivo Intercomparti P.R.E.SI.DI.
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